Circolare 26

CIRCOLARE DIRIGENZIALE N. 26 2023-2024 – MODALITA’ DI FRUIZIONE PERMESSI E CONGEDI

CIRCOLARE DIRIGENZIALE N. 26 2023-2024 - MODALITA' DI FRUIZIONE PERMESSI E CONGEDI

CIRC._DIR_26-2023-2024_MODALITA_FRUIZIONE_CONGEDI_signed

Circ.Dir.n. 26/2023-2024
Al personale docente e ATA
dell’I.C. di Ogliastro Cilento
Agli atti
          LORO SEDI
Oggetto: Modalità di fruizione congedi.
      Al fine di evitare prassi che inficino il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell’Istituzione scolastica con la presente circolare si ricordano le disposizioni relative alla disciplina delle assenze del personale scolastico così come disciplinate dalla normativa vigente nonché dal Testo coordinato CCNL 2006/09 e CCNL 2016/18 e principali disposizioni legislative collegate
Fermo restando le tutele e i diritti previsti dalla norma vigente, qui da intendersi integralmente richiamati, si invita il personale a porre particolare attenzione circa le modalità di fruizioni dei benefici stessi brevemente di seguito trattati.
Art.12 CCNL 2016-2018 Congedi parentali
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs.n.151/2001, ai fini della fruizione la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Le istanze di congedo parentale dei genitori nei primi dodici anni di vita del bambino devono essere presentate con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Art.13 Ferie [integrato dall’art.41, comma 2, CCNL 2016/18]
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
Il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Al fine di consentire le necessarie sostituzioni del personale assente le istanze di congedo per ferie durante le attività didattiche andranno prodotte almeno con dieci giorni di anticipo.
Art.15 Permessi retribuiti [modificato per il personale ATA dall’art.31 CCNL 2016/18]
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. Al fine di consentire le necessarie sostituzioni del personale assente il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali è di 5 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile, previa opportuna valutazione,  il Dirigente scolastico può derogare a tale limite di preavviso.
Art.16 Permessi brevi
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. In analogia a quanto previsto per la fruizione delle ferie durante le attività didattiche la fruibilità dei predetti permessi orari è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Art.17 Assenze per malattia
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Art.32 Permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. [fruizione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992]
L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Alla luce di quanto premesso e ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 1, del CCNL 2023-2024, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
In caso di dimostrata necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all’art. 15 prevede che tali permessi“… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il dipendente è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
Il dipendente che fruisce di altri permessi di cui all’art. 32 comma 4  del CCNL 2016-2018 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Conferma dell’istanza presentata in anni scolastici precedenti [fruizione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992]
Ogni dipendente, docente o ATA che sia, per poter fruire dei benefici di cui all’art. 32 comma 1  del CCNL 2016-2018 è tenuto, all’inizio di ciascun anno scolastico, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, relative agli anni scolastici precedenti.
Art.33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Personale ATA.
La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal personale nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
Personale Docente.
Per i docenti si è in attesa di apposita disciplina contrattuale nel prossimo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Nell’attesa, si applica la disciplina generale prevista dall’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Per i docenti quindi l’assenza dal servizio finalizzata all’effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all’istituto della malattia, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo.
Il personale è invitato ad attenersi scrupolosamente alla presente circolare. In caso di eventuali mancate o tardive comunicazioni di assenza il personale sarà considerato assente ingiustificato.
La presente circolare è pubblicata
● sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica http://www.icviscontiogliastro.edu.it  (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e art. 29 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Rendina

Scarica la nostra app ufficiale su: